(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 4 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2, terzo coma, della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, e' abrogato e sostituito dal seguente: "3. Ad avvenuta elezione del presidente della Commissione regionale per l'artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse".