(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10
                          del 4 marzo 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2, terzo coma, della legge regionale 12 marzo 1990, n.
9, e' abrogato e sostituito dal seguente:
   "3.  Ad  avvenuta  elezione  del  presidente   della   Commissione
regionale  per  l'artigianato,  la  Giunta  regionale,  con  apposito
provvedimento, individua la  data  utile  per  lo  svolgimento  delle
elezioni  degli  imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali
per l'artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre  1994,
e  dispone  l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni
stesse".